08-10-2020
Con la pubblicazione in in gazzetta ufficiale del decreto requisiti ecobonus dal 6 di ottobre sono in vigore i nuovi allegati all’interno del decreto che fissano le nuove regole normative atte alla applicazione del superbonus del 110%
La cosa rilevante è che il legislatore ha deciso di estendere questi requisiti e massimali anche per l’ecobonnus al 50% che quindi ora ha del limiti di trasmittanza termica e dei massimali di spesa differenti da quelli che erano in vigore fino al 5 ottobre 2020.
l’Allegato “E” fissa i nuovi valori di trasmittanza minima per gli infissi, sono quindi richiesti degli infissi ancora piu’ performanti di prima con un valore di tramittanza termica minimo uguale o inferiore ad un Uw di 1,3 per la fascia climatica E e ad un Uw di 1,0 per la fascia climatica F
Questa è certamente una novità importante visto che le 2 fasce climatiche sopracitate rappresentano da sole circa il 55% del territorio italiano; il limite di Uw 1,3 impone in quasi tutte le tipologie di infisso l’introduzione di un vetro a doppia camera (vetro triplo).
Altra novità di cui bisogna tenere conto in caso di acquisto di infissi è l’introduzione dei massimali di costo per gli infissi, gli oscuranti , cassonetto e schermature solari
La Tab. 1 dell’allegato A fissa dei valori massimali al metro quadro per gli infissi che variano se associati all’acquisto di oscuranti, cassonetti e schermature solari
I valori dichiarati sono al netto di IVA e sono omnicomprensivi di installazione e accessori, sono calcolati sulla misura reale dell’infisso (esterno telaio) in caso di finestra e sulla misura esterno telaio + cassonetto in caso di nuovi cassonetti e avvolgibili
Rimangono eventualmente esclusi dal massimale di spesa le spese accessorie tecniche alla fornitura e progettazione della fornitura (eventuali tavole di posa e/o rilievo misure e assistenza tecnica del cantiere) e le spese accessorie al montaggio degli stessi (eventuali ponteggi o mezzi meccanici per la movimentazione degli infissi) oltre che il trasporto che puo’ essere quantificato a parte e che diventa anche questo recuperabile perche’ spesa accessoria al montaggio.
Per le schermature solari inoltre sono recuperabili solo le schermature solari esposte a Est , Ovest passando per il Sud e quindi da una prima lettura del decreto sembra che le schermature solari esposte a Nord non siano recuperabili, inoltre la prestazione della schemratura solare deve necessariamente avere un Gtot uguale o inferiore a 0,35
Riguardo alla detrazione delle schermature solari a Nord abbiamo chiarito tutto sul nostro post “Chiarimento su schermature solari”
Per quello che riguarda la modalità di recupero rimangono sostanzialmente invariate le modalità gia in vigore prima del 5 ottobre (pagamento fattura con bonifico parlante, conservazione della dichiarazione del produttore relativa ai valori di trasmittanza termica dei valori degli infissi e invio dei dati alla ENEA con la conservazione della ricevuta telematica)
Contattateci via whatsapp o via mail a ti.issifniignull@ofni per un ulteriore chiarimento sulle novità del decreto requisiti, vi daremo una consuenza mirata e troveremo il modo migliore per poterVi guidare nell’acquisto dei Vs nuovi infissi
decreto requisiti scaricabile dalla Gazzetta Ufficiale