L’introduzione dell’allegato “I” con i massimali di costo al metro quadro ha creato inizialmente non pochi dubbi su come questi dovessero essere applicati,

L’introduzione dell’alllegato “I” nasce dal fatto che bisognava trovare un metodo semplice per calcolare velocemente il massimale di spesa per tutti i lavori che normalmente non si avvalgono della figura professionale dell’asseveratore.

 

La sostituzione semplice delle 4-5 finestre o comunque la sostituzione di infissi di una abitazione dove non si fanno altri interventi di efficienza energetica non ha la necessita di ulteriori e complessi calcoli termici come avviene nel 110% e quindi la figura dell’asseveratore in questi casi può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore.

Nel caso di opere particolari o comunque di lavori particolarmente costosi e impegnativi è possibile tuttavia superare i massimali di costo dell’allegato “I” ricorrendo come avviene per il 110% alla figura dell’asseveratore.

Lo ha precisato il 18 febbraio l’enea con una nota di chiarimento dove si spiega che per i lavori iniziati dopo il 5 di ottobre 2020 la eventuale asseverazione nel caso di ecobonus non comprende solo i requisiti tecnici ma anche la congruità delle spese 

Scarica la nota di chiarimento da qui 

 

Succesivamente l’Ing. Prisinzano responsabile del gruppo di lavoro dell’ENEA ha cosi dichiarato:

Quando sussitono motivi particolari, comunque l’utente può sempre fare giustificare i costi da un professionista e quindi a quel punto la Tabella 1 dell’allegato “I” non conta più. L’utente dovrà, quindi farsi rilasciare un’asseverazione. Possono esserci casi più complessi o casi particolari dove la sostituzione del serramento può comportare spese più elevate.

La procedura individuata sia dal decreto del 19 febbraio 2007 che dal decreto requisiti Ecobonus del 5 ottobre 2020 prevede che si possa fare ricorso all’asseverazione di un tecnico il quale può dimostrare la congruità dei costi sostenuti facendo riferimento ai prezziari regionali o nazionali o facendo l’analisi dei costi e in ultima analisi può fare riferimento a quelli riportati in tabella 1 dell’Allegato “I”

Nel corso del “Serramentour” l’Ing Prinsinzano ha inoltre chiarito che lo stesso ragionamento è valido anche per la sola sostituzione delle schermature solari dove il massimale di €230,00 può essere superato con asseverazione con il relativo computo metrico e che anche le spese professionali sono detraibili.

 

Contattateci via whatsapp per qualsiasi chiarimento in merito all’Ecobonus / Superbonus o scriveteci una mail a ti.issifniignull@ofni 

 

 

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